ALIQUOTE PER ACCONTO IMU ANNO 2013

La categoria

13/06/2013

Si ricorda che il 17 giugno p.v. è fissata la scadenza per il pagamento della rata in acconto relativa al tributo IMU anno 2013. Questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2013 e di conseguenza, le aliquote IMU anno 2013. Per il calcolo dellì'acconto, resta valido quanto stabilito per l'anno 2012.

Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili anno 2012 : 0,76.

 

Si ricorda inoltre, che il D.L 54/2013 ha sospeso:

 

. il versamento della prima rata dell’IMU (che scadeil prossimo 17 giugno), dovuta per il 2013, per:

 

· le abitazioni principali[1] e le relative pertinenze[2], con l’esclusione degli immobili di lusso,iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

 

· le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le casepopolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

 

· i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

 

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Si ricorda che il 17 giugno p.v. è fissata la scadenza per il pagamento della rata in acconto relativa al tributo IMU anno 2013. Questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2013 e di conseguenza, le aliquote IMU anno 2013. Per il calcolo dellì'acconto, resta valido quanto stabilito per l'anno 2012.

Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili anno 2012 : 0,76.

 

Si ricorda inoltre, che il D.L 54/2013 ha sospeso:

 

. il versamento della prima rata dell’IMU (che scadeil prossimo 17 giugno), dovuta per il 2013, per:

 

· le abitazioni principali[1] e le relative pertinenze[2], con l’esclusione degli immobili di lusso,iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

 

· le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le casepopolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

 

· i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

 

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