ORDINANZA N° 18 DEL 12/08/2014

La categoria

13/08/2014

 Ordinanza Sindacale n. 18 del 12/08/2014

 

OGGETTO :  ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti derivanti dalla presenza incontrollata di cani su aree pubbliche e private;

CONSIDERATO necessario disciplinare tali comportamenti  intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare sia l’incolumità pubblica contro eventuali aggressioni  sia l’igiene del territorio dalle loro deiezioni;

RITENUTO  doveroso richiamare l’attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo;

VISTO l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i;

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

VISTO l’art. 672 del C.P. relativo all’omessa custodia e malgoverno di animali;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone,

ORDINA

Ferma restando l’osservanza dei dettami delle normative in materia, per la tutela dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità, nonché per il decoro del territorio, con decorrenza immediata:

-i proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

-adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;

-di dotarsi di idonea attrezzatura, nell’accompagnamento dei cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide.

DISPONE

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali,

-le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; 

-la Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Corbara e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 e 4 legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 12/08/2014

                                                                                                                                                                     Il Sindaco

                                                                                                                                                                Dott. Pietro Pentangelo

indietro

Elenco bandi

ANSA.it

Notizie non disponibili

ORDINANZA N° 18 DEL 12/08/2014

La categoria

13/08/2014

 Ordinanza Sindacale n. 18 del 12/08/2014

 

OGGETTO :  ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti derivanti dalla presenza incontrollata di cani su aree pubbliche e private;

CONSIDERATO necessario disciplinare tali comportamenti  intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare sia l’incolumità pubblica contro eventuali aggressioni  sia l’igiene del territorio dalle loro deiezioni;

RITENUTO  doveroso richiamare l’attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo;

VISTO l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i;

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

VISTO l’art. 672 del C.P. relativo all’omessa custodia e malgoverno di animali;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone,

ORDINA

Ferma restando l’osservanza dei dettami delle normative in materia, per la tutela dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità, nonché per il decoro del territorio, con decorrenza immediata:

-i proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

-adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;

-di dotarsi di idonea attrezzatura, nell’accompagnamento dei cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide.

DISPONE

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali,

-le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; 

-la Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Corbara e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 e 4 legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 12/08/2014

                                                                                                                                                                     Il Sindaco

                                                                                                                                                                Dott. Pietro Pentangelo

indietro

 

 

 

 

 

 

torna all'inizio del contenuto