Dal 1° Gennaio 2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, ecc.) e ai privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.) di richiedere certificati ai cittadini ed imprese. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle AUTOCERTIFICAZIONI, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile, anagrafe ed elettorale potranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato e tutti i certificati che verranno rilasciati recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Si ricorda che, comunque, il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni dei suddetti certificati, anche quando questi siano richiesti da "istituzioni private", quali banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc., che acconsentano all'utilizzo di dette autocertificazioni (art. 2 citato D.P.R. 445/00).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), la firma non deve essere autenticata, non si deve mettere la marca da bollo, non vi sono diritti di segreteria da pagare. Infine, con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 DPR 445/2000, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, avranno validità di 6 mesi e non ci sarà più la possibilità di dichiarare in calce agli stessi che le certificazioni non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.